venerdì 8 maggio 2009

Procreazione, Consulta: decide il medico su numero embrioni

Il Messaggero - 8 maggio 2009

ROMA (8 maggio) – Autonomia e responsabilità del medico nello scegliere il numero di embrioni da impiantare e ricorso al congelamento degli embrioni non impiantati: sono due importanti principi contenuti nella motivazioni per cui la Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato la legge 40 sulla procreazione assistita. Avere previsto la produzione di non più di tre embrioni per volta, da impiantare contemporaneamente, viola l'art. 3 della Costituzione «sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili», e viola anche l'art. 32 per «il pregiudizio alla salute della donna - ed eventualmente (...) del feto - ad esso connesso». La sentenza, scritta dal giudice Alfio Finocchiaro, è stata depositata stamani e fissa due importanti principi: l'«autonomia e responsabilità del medico» nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare, «riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto»; il ricorso al congelamento di quegli embrioni «prodotti ma non impiantati per scelta medica» (sino ad oggi, invece, la legge consentiva la crioconservazione solo in caso di non prevedibile malattia acuta della donna). Secondo la Corte Costituzionale resta «salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario», tuttavia a stabilire tale numero saranno «accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico», con l'esclusione della previsione dell'«obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare». In questo modo - sottolinea la Corte nella sentenza n. 151 - si elimina «sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute». La «logica conseguenza» della bocciatura del limite di tre embrioni (art.14 comma 2) è - aggiunge la Consulta - una «deroga al principio generale di divieto di crioconservazione»; deroga che «determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica». Per questo motivo, dunque, la Consulta ha dichiarato illegittimo anche l'art.14 comma 3 della legge 40 «nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuata senza pregiudizio per la salute della donna».

Mantovano: sentenza consulta. «È compito della Corte costituzionale censurare la legge ordinaria, nelle parti in cui confligge con la Costituzione. Non è compito della Corte costituzionale riscrivere una legge ordinaria sulla base della propria ideologica non condivisione». Così il sottosegretario al'Interno, Alfredo Mantovano, commenta le motivazioni. «Dalla motivazione della sentenza - rileva Mantovano - emerge che la Consulta ha preferito la seconda strada alla prima. Quando infatti essa richiama il principio di eguaglianza per censurare le norme sulla fecondazione artificiale trascura che uno dei soggetti coinvolti è il concepito, che il primo articolo della legge riconosce espressamente titolare di diritti; se la Corte introduce la crioconservazione, e quindi ammette la futura distruzione di un numero consistente di concepiti, con questo non garantisce l'eguaglianza dei diritti riconosciuti». In realtà, prosegue il sottosegretario, «è evidente che per la Corte il concepito non è soggetto di diritti, ed è in questa posizione ideologica, prima che giuridica, che essa si sostituisce arbitrariamente a un legislatore del quale non condivide le scelte».

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