venerdì 23 maggio 2008

“Solo l’Europa può salvarci dalla legge 40/04”



Comunicato Stampa

Associazione Amica Cicogna onlus
Con l’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, e con Cerco un bimbo, Unbambino.it, L’Altra Cicogna onlus, Madre Provetta onlus.

A distanza di 4 anni, dall’entrata in vigore della legge 40/04 sulla riproduzione assistita, nulla è cambiato in Italia a livello legislativo. Emergono soltanto i danni prodotti da questa legge nelle relazioni al Parlamento depositate negli ultimi 2 anni. Aumenta il rischio di gravidanze plurime del 21%. Rischio che nel resto d’Europa è pari allo 0% con una particolare attenzione alla riduzione dei rischi per la salute delle donne e dei nascituri. Diminuiscono le nascite, diminuiscono i successi delle tecniche.

Le coppie che devono ricorrere a tecniche eterologhe oramai vanno all’estero da 4 anni, seguendo il flusso del cosiddetto turismo procreativo (tecnica vietata in base all’art. 4 comma 3).

Le coppie più giovani, maggiormente a rischio di gravidanze plurime, si recano all’estero per congelare gli embrioni e per trasferire 1 o 2 embrioni per volta (tecnica di crioconservazione vietata all’art. 14 comma 1, impianto “unico e contemporaneo” di tutti gli embrioni prodotti previsto art. 14 comma 2).

Le coppie fertili portatrici o affette da patologie genetiche non possono accedere alla diagnosi di preimpianto, meno invasiva per la salute della donna rispetto alle indagini prenatali che hanno il medesimo intento di rilevare patologie trasmesse al nascituro; anch’esse si recano all’estero (accesso vietato in base all’art. 1 comma 1 e 4 comma 1).

Quanti hanno bisogno della riproduzione assistita per provare ad avere un figlio, ma non hanno un reddito che consente loro di andare in un altro Paese, restano in Italia e contribuiscono a produrre i dati nefasti sull’applicazione della legge 40 del 2004.

In un Paese a scarsa natalità, che non riconosce il diritto ad avere un figlio, che impedisce la genitorialità cosciente e responsabile, che calpesta il diritto alla salute, in un simile Paese i cittadini italiani si sentono meno italiani e più cittadini comunitari. Per tale motivo chiedono aiuto alla Commissione Europa.

Le violazioni di tali diritti emergono con evidenza dalle relazioni sugli effetti della legge 40/04 presentate al Parlamento: le conseguenze dell’applicazione di una norma dello Stato Italia sono certificate e documentate in modo ufficiale.

Precisa l’avvocato Filomena Gallo, presidente di Amica Cicogna onlus: “Risulta palese infatti la violazione anche di molte norme del diritto comunitario causata: dall’esclusione di molti cittadini all’accesso delle tecniche al divieto di fecondazione eterologa; dall’impossibilità di revocare il consenso dopo la produzione degli embrioni (e non fino al momento dell’impianto come sanciscono le leggi di molti altri Paesi); dal limite di produzione di 3 embrioni; dal divieto di accesso per tutti coloro che necessitano una diagnosi di preimpianto.” La stessa continua: “Dopo le prime denunce di questi giorni inviate alla Commissione Europea, oggi presso la sede della Stampa estera che ci ha ospitati, invitiamo tutti i cittadini che vedono lesi i loro diritti dalla legge sulla fecondazione assistita a procedere con le denunce direttamente alla Commissione Europea, affinché sia avviata una procedura d’infrazione se la legge 40 del 2004 non verrà modificata.”

Tutte le rappresentanti delle associazioni di coppie che per procreare necessitano dell’applicazione della procreazione assistita annunciano che su tutti i loro siti vi saranno le istruzioni per effettuare la denuncia alla Commissione Europea.

Chiara Lalli, docente universitaria, dichiara che: “Il legislatore italiano, con la legge 40, è entrato nelle case di molti cittadini italiani; e non si limita a spiarli dal buco della serratura (abitudine già riprovevole), ma si è piazzato nelle loro stanze da letto con tanto di paletta per i voti. Impietosamente non concede la patente di genitore a chi non è sposato o convivente da almeno 3 anni o a chi non è sterile ma “solo” affetto da una patologia genetica o virale. Impietosamente sbriciola la speranza di avere un figlio di molte persone, violando contemporaneamente il loro diritto alla salute e alla equità dei trattamenti sanitari”.

“La materia sanitaria e la tutela della salute con il principio di uguaglianza come confermato dalla corte di giustizia delle Comunità europee è anche materia comunitaria” afferma l’Europarlamentare radicale On. Marco Cappato, segretario dell’associazione Luca Coscioni che conclude” l’Europa non va considerata come una minaccia, ma come un’occasione per rafforzare le libertà degli stessi cittadini italiani”.

Roma 23 maggio 2008



DENUNCE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

In base al trattato CE la Commissione europea è responsabile della corretta applicazione del diritto europeo negli Stati membri. La Commissione viene a conoscenza di possibili violazioni del diritto europeo da parte degli Stati membri attraverso la propria attività di vigilanza sull’applicazione del diritto europeo o attraverso le denunce.
Se necessario, essa ricorda agli Stati membri le loro responsabilità per quanto riguarda un’attuazione tempestiva del diritto europeo e una sua corretta applicazione.
La Commissione, qualora reputi che si possa configurare una violazione del diritto europeo,
invita lo Stato membro interessato a presentare osservazioni sulle sue conclusioni dopo averlo ufficialmente informato della pretesa violazione. La Commissione, in base alla risposta dello Stato membro ed anche in assenza di tale riposta, può, qualora continui a ritenere che sussista una violazione del diritto europeo, inviare allo Stato membro interessato un “parere motivato” in merito alla presunta violazione, invitandolo a conformarsi al diritto europeo entro un termine prescritto.
È sulla base di questa procedura che si struttura il dialogo con lo Stato membro interessato.
Lo scopo è stabilire se esista veramente una violazione del diritto europeo e se ci sia spazio per una composizione o una soluzione in questa fase senza avviare un procedimento giurisdizionale davanti della Corte di giustizia. La maggior parte dei casi viene risolta in questo modo.
In taluni casi, qualora uno Stato membro non ottemperi ai suddetti obblighi, la Commissione può ricorrere alla Corte di Giustizia che stabilisce se ci sia stata violazione del diritto europeo.
Destinatari di queste pronunce sono gli Stati membri. Se la sentenza accerta una violazione del diritto europeo da parte dello Stato membro, quest’ultimo deve prendere tutti i provvedimenti necessari per porre fine all’infrazione. In caso contrario la Commissione può adire nuovamente la Corte di Giustizia, chiedendo a quest’ultima di imporre allo Stato membro il versamento di una penalità fino alla cessazione dell’infrazione.
Le sentenze della Corte di Giustizia sono diverse da quelle dei tribunali nazionali: non producono direttamente effetti sui diritti del singolo, anche se è possibile che sia stata la denuncia di quest’ultimo alla Commissione ad aver dato l’avvio al procedimento.
Le sentenze della Corte di giustizia in sé non possono annullare le decisioni adottate dalle autorità nazionali o riconoscere direttamente un risarcimento.
L’esito del procedimento comporta tuttavia che la sentenza sia giuridicamente vincolante e possa essere invocata direttamente di fronte a qualsiasi giudice o amministrazione nazionale, non solo dal ricorrente ma da ogni cittadino o impresa.
È inevitabile che questi procedimenti legali che coinvolgono le istituzioni europee e i governi degli Stati membri possano richiedere molto tempo. Spesso lo Stato membro che ha violato il diritto europeo deve persino modificare la propria legislazione per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto europeo.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DENUNCE ALLA COMMISSIONE EUROPEA – DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Chiunque, persona fisica o impresa, può denunciare alla Commissione pretese violazioni del diritto europeo da parte di uno Stato membro senza dover dimostrare di essere direttamente leso dalla presunta infrazione. In questo contesto la Commissione non può comunque dirimere controversie tra privati.
La presentazione della denuncia è gratuita e non richiede l’assistenza di un legale. È opportuno ricordare che alla denuncia devono essere allegati ogni informazione e documento utili (ad esempio, norme nazionali pertinenti).
I servizi della Commissione, purché la denuncia non sia chiaramente infondata, analizzano le circostanze di fatto e di diritto del caso. Entro un anno la Commissione è tenuta a decidere se dar seguito alla denuncia. Il ricorrente non è parte del procedimento e pertanto non può impugnare la decisione o la mancata adozione di una decisione da parte della Commissione, né ha il diritto di essere sentito.
L’interessato è tenuto al corrente delle principali decisioni riguardanti la denuncia. Se la Commissione intende archiviare il caso, il ricorrente sarà preventivamente informato dei motivi e potrà presentare alla Commissione qualsiasi nuova informazione relativa al caso.
Tutta la corrispondenza si svolge nella lingua ufficiale dell’UE scelta dal ricorrente.
Per maggiori informazioni sulla procedura e sui diritti esercitabili, consultare http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_en.htm.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

La denuncia può essere presentata alla Commissione:
scrivendo al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee (alla cortese attenzione del Segretario generale), 200, Rue de la Loi – B-1049 Bruxelles;
utilizzando il modulo di denuncia che può essere richiesto agli uffici della Commissione negli Stati membri ed è anche accessibile all’indirizzo Internet (http://ec.europa.eu/sg/lexcomm);
inviando un’e-mail al seguente indirizzo: SG-PLAINTES@ec.europa.eu.
Nel presentare la denuncia ricordarsi di indicare il proprio nome e di allegare ogni informazione e tutti i documenti utili.
Saranno online le informazioni necessarie su tutti i siti delle associazioni:
Amica Cicogna onlus: http://www.amicacicogna.it/
Cerco un bimbo: http://www.cercounbimbo.net/
Madre Provetta onlus: http://www.madreprovetta.it/
Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica: http://www.lucacoscioni.it/
Unbambino. it: http://www.unbambino.it/
L’Altra Cicogna onlus: ospitata sul sito di Amica Cicogna

Per rivedere la conferenza stampa: http://www.radioradicale.it/scheda/254581

1 commento:

nathan ha detto...

la domanda è... perchè il nucleare defenestrato da un referendum può essere riammesso, mentre la legge 40 per rispetto della volonta popolare
NON PU0' ESSERE CAMBIATA???