Dopo la decisione del TAR del Lazio dello scorso 31 Ottobre, com’era già avvenuto in occasione della pubblicazione della Sentenza del Tribunale di Cagliari e dell’ordinanza del Tribunale di Firenze, c’è chi torna a parlare di indebita intromissione della Magistratura, di manomissione della legge 40 e ad agitare lo spettro dell’eugenetica. Appare doveroso, quindi, effettuare un approfondimento per chiarire quali siano i termini della questione.
I punti da chiarire, in realtà sono due:
- se la diagnosi preimpianto possa essere valutata come tecnica eugenetica;
- se nella legge 40 o nei suoi principi ispiratori possa rinvenirsi un divieto.
Le due questioni vanno affrontate assieme e dimostrano quanto erronee siano state alcune interpretazioni della legge 40.
Per chiarire la prima occorre addentrarsi nel concetto di Eugenetica. Con il termine eugenetica ci si riferisce a quella disciplina pseudoscientifica volta al perfezionamento della specie umana attraverso lo studio, la selezione e la “promozione” dei caratteri fisici e mentali ritenuti positivi (eugenetica positiva) e la rimozione di quelli negativi (eugenetica negativa).
In Europa la teorizzazione dell’Eugenetica si ebbe intorno al 1860 con Francis Galton (cugino di Charles Darwin) il quale teorizzo che la specie umana potesse subire un’evoluzione positiva, simile a quella che si produce in natura anche mediante un intervento delle istituzioni finalizzato alla selezione degli elementi considerati di progresso. Lo stesso Galton coniò il termine Eugenetica traendolo dal greco classico. Dalle teorizzazioni di Galton, che ebbero largo seguito, derivò l’approvazione in parecchi stati di legislazioni eugenetiche, finalizzate, di volta in volta al raggiungimento di obbiettivi di welfare. Di tali legislazioni, delle quali le più conosciute sono quelle statunitensi applicate dalla fine dell’800 sino al 1979 che portarono alla sterilizzazione di coloro che venivano dichiarati deboli di mente, pazzi, idioti, imbecilli, criminali-nati, o addirittura epilettici, persone moralmente degenerate o sessualmente pervertite. Anche in Europa, vennero attuate politiche eugenetiche mediante sterilizzazioni su larga scala, come dall’elenco che segue:
- Germania: 1933-1941: oltre 400.000
- Svezia: 1934-1976: 62.888
- Finlandia: 1935-1970: 58.000
- Norvegia: 1934-1977: 40.891
- Danimarca: 1929-1967: 11.000
- Canada: 1928-1972: circa 3.000
- Svizzera: 1928-1985: meno di 1.000
Al fine di qualificare una data pratica come eugenetica occorre che siano verificate le “finalità eugenetiche”. Pertanto, sia che si tratti di eugenetica positiva, sia che si tratti di eugenetica negativa, il dato da ricercare è la finalità di miglioramento della specie umana o mediante la selezione di caratteristiche positive o mediante l’eliminazione di caratteristiche negative.
Fatta questa precisazione possiamo occuparci della diagnosi preimpianto.
Il primo problema da affrontare è se tale tecnica sia vietata, anche implicitamente dalla legge 40. In proposito è evidente che la legge non menziona mai tale tecnica che consente, attraverso una biopsia effettuata su 1 o 2 cellule prelevate dall’embrione, quando è ad uno stadio di sviluppo di circa 8/10 cellule, di verificare la presenza di malattie genetiche e/o anomalie cromosomiche. Ora è evidente, che la diagnosi in sé, considerata come mero strumento di conoscenza e di informazione, non è vietata dalla legge che anzi obbliga il centro, ove richiesto dai soggetti che hanno avuto legittimo accesso alle tecniche, a fornire informazioni sullo stato di salute degli embrioni prodotti (Art. 14, comma 5). Resta da comprendere se, a valle di tale conoscenza, la coppia possa poi decidere di non trasferire quegli embrioni che a seguito della biopsia siano riconosciuti affetti di malattie genetiche o anomalie cromosomiche gravi. In particolare, in riferimento al caso in esame, non può ignorarsi la presenza nel nostro ordinamento della legge 194/78 che all’art. 4 prevede la possibilità di procedere all’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. Si tratta di una norma a tutela della salute psichica e fisica della donna, basato su un bilanciamento di interessi, nel quale viene preso in esame anche il diritto del nascituro a venire in esistenza, ritenuto recessivo solo dinanzi al rischio per la salute della madre; bilanciamento ritenuto valido dalla Corte Costituzionale già con Sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975. La precipua finalità di tutela della salute della donna e della gravidanza consapevole, esclude che tale pratica possa essere valutata eugenetica, non essendo consentito, neanche dalla legge 194/78, utilizzare l’interruzione di gravidanza al mero fine di miglioramento della specie o di eliminazione di caratteristiche ritenute negative. La legge 40/04, in particolare l’art. 14 richiama più volte la legge 194/78. Ciò avviene al primo comma: “È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 .” ed al quarto: “ Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.” Nella norma, in particolare il primo comma, i due periodi si pongono in rapporto di regola ed eccezione stabilendo che è normalmente vietato, per chi ha fatto ricorso alle tecniche di PMA, crioconservare o sopprimere embrioni, salvo il caso che ricorrano le circostanze previste dalla legge 194/78. La norma, quindi, permette una tutela anticipata della salute della donna consentendo l’applicazione della legge 194/78 sin dal primo momento nel quale secondo le moderne conoscenze mediche, siano diagnosticabili quei fattori che, nella presenza degli altri presupposti previsti dalla legge del 1978, legittimerebbero il ricorso all’interruzione di gravidanza. E’ evidente, quindi, per i due richiami operati dall’articolo 14 della legge 40/04 che il bilanciamento di interessi voluto dal legislatore del 2004 è lo stesso che ha guidato il legislatore della legge 194/78 della quale la stessa legge 40 riconosce il valore di norma esplicativa un bilanciamento di interessi che ha radici nella stessa Costituzione. Per tali motivi, ogni diversa interpretazione della legge dovrebbe ritenersi incostituzionale.
In contrasto con tali norme, quindi, si poneva il corollario imposto dalle linee guida ministeriali che restringeva le possibili indagini diagnostiche sull’embrione a quelle osservazionali non consentendo la piena applicazione del diritto di conoscere lo stato di salute dell’embrione sancito dall’art. 14, comma 5, e ciò è stata la causa della disapplicazione da parte dei Tribunali di Cagliari e Firenze e dell’annullamento del TAR del Lazio, posto che una norma di rango secondario non può porsi in contrasto con una norma approvata dal Parlamento. L’annullamento, quindi, comportando la piena espansione del dettato legislativo produce l’effetto di consentire le tecniche di diagnosi preimpianto che, seppure non espressamente previste, sono pienamente compatibili con le disposizioni della Legge 40/2004, nell’interpretazione costituzionalmente orientata sopra riportata. Deve concludersi, quindi, che le critiche piovute da più parti e i moniti di deriva eugenetica discendono da cattiva conoscenza della legge ovvero si tratta di polemiche strumentali condotte in piena malafede.
Catania, 25 gennaio 2008
Avv. Sebastiano Papandrea
Tribunale Bologna:"Eterologa è diritto"
10 anni fa
1 commento:
e per continuare le argomentazioni al riguardo:
"Spesso sono i bambini a porre le domande più imbarazzanti e più difficili, e sono quasi esclusivamente i bambini a intestardirsi di fronte a un divieto: “perché no?”. Questa è la domanda che tutti dovrebbero formulare in presenza di un divieto. E in mancanza di una valida ragione, il divieto dovrebbe essere considerato illegittimo. Tanto il divieto di uscire a giocare all’imbrunire, quanto quello di ricorrere all’eutanasia o alla fecondazione eterologa. Perché no? Una simile domanda sposta l’onere della prova sulle spalle di quanti desiderano vietare. E prende sul serio un diritto tanto sbandierato quanto poco rispettato: la libertà individuale. Bene prezioso che impone a chi intende limitarne il dominio di giustificare e supportare con argomenti saldi gli impedimenti morali e legali. Nei dibattiti e nei testi normativi che riguardano le questioni bioetiche raramente sono presenti (buoni) argomenti. Ogni volta che si vuole negare o limitare la sperimentazione embrionale o il trasferimento nucleare, il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza o alle tecniche di procreazione assistita, dovrebbe essere necessario rispondere a quella domanda in modo soddisfacente. La differenza rilevante non è rappresentata dall’appartenenza ad una qualche area (bioetica laica e bioetica cattolica), piuttosto nell’essere in grado di offrire valide ragioni."
Dilemmi della bioetica
chiara lalli
liguori editore
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