Noi sottoscritti,
ci appelliamo al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali affinché mantenga in vigore e agisca per la piena applicazione delle le attuali linee guida della legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita emanate con decreto ministeriale dell'11 aprile 2008.
Come previsto dall'articolo 7 della stessa legge le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità.
Tale procedura per l'aggiornamento del DM in oggetto, è stata rispettata in ogni sua fase, tant'è che il nuovo testo delle linee guida riporta le indicazioni contenute nel parere del Consiglio Superiore di Sanità del 19.07.2007 (comunicato n.199 Ministero della Salute)
L'aggiornamento delle linee guida varato dal Ministro della Salute Livia Turco è avvenuto successivamente alla sentenza del Tar Lazio, del 21 gennaio 2008.
Le attuali linee guida pertanto recepiscono una sentenza di merito passata in giudicato, oggi in esecuzione. Sentenza che ha il potere di modificare il contenuto di un decreto ministeriale non conforme alla legge di riferimento di cui è atto vincolante. La sentenza del TAR Lazio, ha disposto l'annullamento di una parte delle precedenti linee guida laddove limitavano la possibilità di indagine clinica sull'embrione solo a quella di tipo osservazionale. Vietando di fatto l'applicazione di una indagine medica, la diagnosi preimpianto (prevista all'art. 13 comma 2 l.40/04). L'annullamento per eccesso di potere riporta il decreto ministeriale al suo contenuto e potere normativo che non può superare il dispositivo di una legge.
Riconosciamo alle attuali linee guida le importanti innovazioni che introducono:
- l'affermazione del diritto di conoscere per la coppia lo stato di salute dell'embrione come previsto dall'art. 14 comma 5, L.40/04;
- l'affermazione della corretta applicazione dell'indagine clinica diagnostica sull'embrione già prevista dal comma 2 dell'art. 13 l.40/04.
- l'applicazione di un Diritto previsto dalla legge 40/04 e riconosciuto da alcune sentenze di merito, come quella del Tribunale di Cagliari del settembre 2007 che ha consentito a una coppia portatrice di talassemia di avere un figlio non affetto da tale patologia. Ed in ultimo la sentenza del Tar lazio, 21.01.2008;
- la possibilità all'accesso per le tecniche di procreazione medicalmente assistita anche per le coppie dove l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili;
- la possibilità per le coppie che si rivolgono alle strutture sanitarie per la procreazione medicalmente assistita di ricevere assistenza e sostegno psicologici in ogni fase del trattamento di fecondazione assistita.
Sosteniamo con forza la fondatezza giuridica del Decreto Ministeriale di applicazione della legge 40/04, e le richieste e le ragioni delle associazioni di coppie sterili e infertili che insieme alla comunità medica e scientifica hanno da sempre sostenuto la necessità di un intervento in questa direzione scientificamente corretto e giuridicamente ineccepibile, poiché corrispondente al rispetto della legge 40 e al rispetto delle norme sanitarie in materia.
Per firmare l'appello: http://www.lucacoscioni.it/difesa_linee_guida
Tribunale Bologna:"Eterologa è diritto"
10 anni fa
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